Legge di Bilancio 2025: Novità per il credito d’imposta Transizione 5.0
La nuova Legge di Bilancio 2025 introduce, per l’incentivo Transizione 5.0, varie modifiche al fine di rendere tale manovra più accessibile e vantaggiosa per le imprese.
Unificazione primi due scaglioni di investimento
Una grande novità riguarda gli scaglioni di investimento, infatti la legge prevede l’unificazione del primo scaglione che va fino a 2,5 milioni di euro assieme al secondo che va da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro. In questo modo, le aliquote delle agevolazioni pari al 35%, 40% e 45% previste in precedenza solo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, si applicheranno ad un intervallo più ampio rendendo quindi l’agevolazione più vantaggiosa anche per investimenti più importanti.
Sostituzione macchinari obsoleti
La seconda novità riguarda la sostituzione dei macchinari obsoleti. In sostanza, se tali macchinari hanno terminato il loro ammortamento da almeno 24 mesi, la permuta di beni che presentano queste caratteristiche consentono di evitare il calcolo energetico a patto che l’impresa di accontenti di fruire del credito d’imposta con aliquota pari al 35%.
Impianto fotovoltaico
La terza importante novità interessa gli investimenti che prevedono l’investimento anche del fotovoltaico. Per le imprese che decidono di effettuare tale implementazione, la maggiorazione non sarà più del 120% o del 140% in base all’efficienza di ogni singola cella, ma passerà a 130%, 140% o 150%.
Progetti gestiti dalle ESCO
La quarta ed ultima novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per la Transizione 5.0 riguarda i progetti gestiti dalle ESCO. Nel caso di beni 4.0 acquistati dall’impresa tramite contratto EPC con una ESCO, l’efficientamento previsto viene considerato ottenuto e, in questi specifici casi, il credito d’imposta maturato può essere riconosciuto direttamente alle società di servizi energetici – ESCO – certificate da organismi accreditati per i progetti di innovazione effettuati presso l’impresa.
Tutte le novità sopra riportate, si applicano anche alle pratiche già avviate.
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