Cronologia degli avvenimenti riguardanti la Transizione 5.0
16 Agosto 2024: Circolare operativa contenente chiarimenti tecnici utili alla corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa
6 agosto 2024: Decreto direttoriale con i termini e le modalità di presentazione delle domande
24 luglio 2024: Decreto interministeriale contenente le modalità attuative del Piano Transizione 5.0
2 marzo 2024: Art. 38 del Decreto-legge illustrativo delle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Al seguente link si trova la circolare esplicativa per quanto riguarda l’agevolazione dettata dal decreto direttoriale del 6 agosto 2024 aggiornata con i dettagli della circolare operativa del 16 agosto 2024: Circolare n. 33 – Transizione 5.0
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Aggiornamento introdotto in sede di conversione del DL 39/2024
Transizione 5.0 si appresta a partire con la novità dell’obbligo di versare il 20% di acconto sui beni agevolati entro pochi giorni dalla prenotazione dei fondi. La norma prevede che, alle comunicazioni periodiche che le imprese devono effettuare al GSE per indicare lo stato di avanzamento del progetto, è aggiunta una ulteriore comunicazione volta a dimostrare che è stato effettuato l’ordine al fornitore e che lo stesso è sato accettato dal venditore. Il tutto deve essere confermato con il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti. Questa nuova comunicazione a conferma deve essere trasmessa entro t30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta.
Progetti non ancora avviati
Le imprese che non hanno ancora avviato gli investimenti devono definire il progetto, cercare i fornitori, cercare un tecnico qualificato dal GSE che accerti la teorica riduzione dei consumi, presentare l’istanza di prenotazione delle risorse e attivarsi con una banca, in caso di finanziamento o leasing, per avere la disponibilità per finanziare almeno il 20% del progetto. A questo punto, il GSE ha cinque giorni di tempo per confermare la disponibilità dei fondi. Una volta ricevuta la conferma, le imprese devono confermare l’ordine e versare il 20% dell’importo ai fornitori entro 30 giorni, dandone comunicazione al GSE.
Progetti in corso
Le imprese con progetti avviati devono solo presentare l’istanza di prenotazione delle risorse accompagnata dalla relazione tecnica e confermare di aver già provveduto a ordinare il bene e a versare l’acconto del 20% al fornitore.
Il lavoro dei tecnici
I tecnici sono chiamati a dichiarare la riduzione dei consumi energetici presunta. Questa deve essere calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali oggetto del progetto di investimento con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso. Il tecnico procede a una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche. Nel caso in cui l’impresa non disponesse di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
Aggiornamento decreto interministeriale 6 giugno 2024
Il MASE ha diramato la bozza del decreto interministeriale che reca le modalità attuative della disciplina di cui all’art. 38, del DL 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 59/2024, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.
Progetti di innovazione (Articolo 4)
Per prendere il beneficio, si necessita di progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni in oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone e, in particolare:
- Nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- Nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- Nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transazione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all’articolo 12, comma 10, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 12, comma 7. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a € 50.000.000 annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 20 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano stati accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50% del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 1, sia per gli investimenti di cui al comma 2 lettera a).
Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Articolo 6)
Nell’ambito degli investimenti ci cui all’articolo 4, comma 1, sono agevolabili gli investimenti in:
- Beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
- Beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo;
Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (Articolo 7)
Nell’ambito degli investimenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
- I gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- I servizi ausiliari di impianto;
- I trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell0energia elettrica funzionali alla produzione di energie elettrica;
- Gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
I beni di cui al presente articolo sono allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.
Attività di formazione (Articolo 8)
Nell’ambito delle spese di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale nell’ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all’impresa.
Sono abilitati all’erogazione delle attività di formazione di cui al presente decreto:
- I soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- I soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- I soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- I centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- Gli European Digital Innovation Hub e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- Le ITS Academy negli ambiti green e digitale.
Alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo, sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7 e, in ogni caso, nel massimo di € 300.000.
Definizioni
“data di fine lavori”: l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio dell’impianto di cui all’articolo 7 in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto;
“struttura produttiva”: sito costituito da uno o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, perché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;
“processo produttivo”: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);
“processo interessato dall’investimento”: processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 del presente decreto;
“scenario controfattuale”; struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato.
Aggiornamenti emersi il 12 maggio 2024 (accolto l’emendamento 6.1000):
Il Governo ha scelto la conversione in legge del Decreto Superbonus (DL n.39 del 29/03/24) per sistemare alcuni punti rimasti in sospeso nel Piano Transizione5.0. Le correzioni toccano quattro punti:
- La data di inizio di validità degli investimenti;
- L’obbligo per le imprese di confermare la prenotazione;
- La variazione della periodicità delle comunicazioni del GSE al Ministero;
- Correzione lessicale che chiarisce meglio un periodo del comma 16.
La data di inizio di validità degli investimenti
L’indicazione del biennio 2024-2025 lasciava adito a dubbi sul punto di partenza da considerare, visto che il decreto è efficace dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 2 marzo 2024. L’emendamento sostituisce le parole “negli anni 2024 e 2025” con le parole “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”. Sono dunque ammessi anche gli investimenti effettuati nei primi due mesi dell’anno.
L’obbligo per le imprese di confermare la prenotazione
Entra nella legge anche l’obbligo di conferma della prenotazione da parte delle imprese. L’emendamento pone rimedio prevedendo che entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese debbano comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20%, sia per i beni strumentali trainanti sia per la componente rinnovabile, pena la decadenza dal beneficio.
Variazione della periodicità delle comunicazioni del GSE al Ministero
Il testo attuale prevedeva che “il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente (…), l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato”. L’emendamento trasforma l’obbligo di comunicazione da quotidiano a mensile.
Correzione lessicale che chiarisce meglio un periodo del comma 16
L’emendamento trasforma il comma 16 dell’articolo 38 rendendola di senso compiuto come di seguito:
“Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.”
Per considerare definitive queste modifiche occorre attendere la pubblicazione della legge in conversione in Gazzetta Ufficiale, attesa in ogni caso entro il 28 maggio.
A chi è rivolto:
Il Piano Transizione 5.0 è dedicato a tutte le imprese a prescindere dal settore, dalla dimensione o dalla forma giuridica che effettuano negli anni 2024-2025 investimenti in una unità produttiva o in un processo di innovazione che può apportare benefici nella riduzione dei consumi energetici.
Spese ammissibili:
Saranno agevolati beni materiali e immateriali nuovi previsti dagli allegati A e B della legge dell’11 dicembre 2016, n.232, interconnessi al sistema gestionale aziendale purché apportino ad un risparmio energetico dei consumi minimo pari al 3% in caso di unità produttiva o in caso di processi produttivi una riduzione minima pari al 5%
Agevolazioni:
Le agevolazioni cambiano in base alle quote di investimento e, alla maggior riduzione dei consumi, maggiore sarà il credito di imposta spettante:
- Investimento inferiore a € 2,5 mln: Credito di Imposta minimo pari al 35% fino ad un massimo del 45%
- Investimento da € 2,5 mln a € 10 mln: Credito di Imposta minimo pari al 15% fino ad un massimo del 25%
- Investimento da € 10 mln a € 50 mln: Credito di Imposta minimo 5% fino ad un massimo del 15%
È possibile godere di una maggiorazione pari al 120% o 140% dell’imponibile iniziale investito per gli impianti che comprendono anche pannelli fotovoltaici al fine di una maggiore efficienza energetica.
Il piano Transizione 5.0 non è soltanto una possibilità economica e fiscale grazie al quale le aziende possono godere del Credito di Imposta spettante ma è anche l’opportunità per l’evoluzione del nostro sistema produttivo verso la transizione digitale e green che ci aspetta nel prossimo biennio.
È bene precisare che ad oggi anche se il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà opportuno attendere l’approvazione e conversione in legge per la conferma del piano operativo ed economico
Per le comunicazioni previste da questa posizione, sarà necessario utilizzare la modulistica prevista dal comma 161 della legge 160/2019. Questa modulistica dovrà essere adeguata da un successivo Decreto Ministeriale del MIMIT, il cui termine di emanazione al momento non è ancora previsto. Il Decreto Ministeriale stabilirà anche la modalità e la tempistica di trasmissione, Inoltre, verrà prevista una finestra temporale per comunicazione gli investimenti avviati dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge ma prima dell’approvazione del nuovo modello telematico.
Infine, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, i crediti d’imposta maturati in base agli investimenti effettuati nel 2023 e non ancora fruiti potranno essere compensati tramite il modello F24 solo dopo aver inviato la comunicazione disciplinata dal citato Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021.
E’ bene precisare che, ad oggi, anche se il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà opportuno attendere l’approvazione e conversione in legge per la conferma del piano operativo ed economico.
