Grazie all’incentivo della normativa Transizione 4.0, molte imprese hanno ottimizzato i loro investimenti su beni materiali e immateriali nuovi vista l’importanza della possibilità di fruire del credito d’imposta maturato dagli stessi.
Un altro tassello di questa manovra a favore delle imprese, dal punto di vista fiscale, è rappresentato dalla modalità di utilizzo di questi crediti in quanto la loro applicazione, che varia dalle cinque alle tre quote annuali in base a quando è stato concluso l’investimento, può essere prolungata oltre i predetti periodi temporali nel caso la quota annuale non fosse stata utilizzata per intero. In altre parole, nel caso in cui non venisse esaurita la quota annuale disponibile, sarebbe possibile fruire l’ammontare residuo nelle annualità successive senza alcun limite temporale.
Il credito d’imposta matura dal momento dell’avvenuta interconnessione del bene e, pertanto, sarà possibile fruire dell’agevolazione per l’intero periodo di concessione nel momento in cui, tale bene, manterrà l’interconnessione per tutto l’intervallo di tempo di fruizione relativamente pari a cinque o tre anni.
E’ stato precisato dall’Agenzia delle Entrate in vari interpelli che, in caso di successivi controlli, l’impresa beneficiaria dovrà documentare, con apposita reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.
Sembrano solamente tutti obblighi e, probabilmente, una spesa sia economica, sia temporale ma, il bene acquistato dall’azienda, è un bene 4.0 ed ha il potenziale per migliorare la produttività, i tempi ed i costi dell’impresa stessa e non dovrebbe essere unicamente visto come una spesa per un vantaggio fiscale poiché, in questo modo, si andrebbe a limitarne le possibilità.
Forse, se osservassimo da un altro punto di vista questi obblighi, potrebbero diventare dei vantaggi per conoscere e comprendere meglio l’investimento effettuato e trasformare il tutto da mera spesa a investimento e da svantaggio obbligatorio a vantaggio competitivo.
